LEGISLAZIONE

Norme di base sulla protezione dei dati all'interno delle istituzioni

"Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati" 

Il regolamento ha lo scopo di proteggere le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Esso stabilisce i principi che le istituzioni comunitarie devono rispettare (liceità, correttezza, finalità, proporzionalità e sicurezza), gli obblighi delle persone che trattano i dati personali (responsabili del trattamento) e i diritti delle persone i cui dati personali sono trattati (persone interessate), in particolare quelle che lavorano per l'istituzione. Il regolamento prevede la nomina di un responsabile della protezione dei dati (RPD) in ogni istituzione nonché la nomina del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) a livello europeo.

Norme specifiche del Consiglio: disposizioni di attuazione

"DECISIONE DEL CONSIGLIO 2004/644/CE che adotta le norme d'attuazione relative al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati" 

Tali disposizioni di attuazione, applicabili al Consiglio dell'Unione europea, sviluppano ulteriormente le disposizioni sullo status dell'RPD e sugli obblighi dei responsabili del trattamento. La decisione stabilisce altresì le procedure da seguire per l'esercizio dei diritti da parte delle persone interessate. Inoltre, stabilisce le norme applicabili alle procedure d'inchiesta dell'RPD. Per ottenere il formulario necessario si prega di contattare l'ufficio dell'RPD indicando la lingua preferita.