- convenzione di Bruxelles del 1968 e ai rispettivi protocolli,
con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse
successivamente
- convenzione di Roma del 1980 e ai rispettivi protocolli,
con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse
successivamente
1. Il 29 novembre 1996 i rappresentanti dei governi degli Stati
membri hanno firmato le due convenzioni seguenti:
- la convenzione relativa all'adesione dei tre nuovi Stati membri
alla convenzione di Bruxelles del 1968 e ai rispettivi protocolli,
con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse
successivamente
- la convenzione relativa all'adesione dei tre nuovi Stati membri
alla convenzione di Roma del 1980 e ai rispettivi protocolli,
con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse
successivamente.
2. La firma delle convenzioni deriva dall'atto di adesione dei tre nuovi Stati come per le adesioni precedenti.
3. La convenzione di Bruxelles, conclusa nel 1968, concerne la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale. È volta a determinare le giurisdizioni
competenti ad esaminare una vertenza giudiziaria nel contesto
europeo. È infatti nell'interesse delle parti in causa,
i cui rapporti rivestono una dimensione europea, sapere quale
tribunale sia competente a giudicare la controversia. La convenzione
è volta peraltro ad agevolare il riconoscimento e a instaurare
una procedura rapida per assicurare l'esecuzione delle decisioni,
degli atti autentici e delle transazioni giudiziali.
4. La convenzione di Roma, conclusa nel 1980, è volta a
determinare il diritto applicabile nelle situazioni di conflitto
di legge in materia di obblighi contrattuali. Viene incontro
alla richiesta di proseguire l'opera già avviata con la
convenzione di Bruxelles del 1968 nel settore del diritto internazionale
privato.
5. Le convenzioni di Bruxelles e di Roma rappresentano un fattore
importante nell'instaurazione di uno "spazio giudiziario
europeo".
Nel discorso pronunciato in occasione della firma, il presidente
del Consiglio ha fatto presente che i nuovi Stati membri sono
già a conoscenza della convenzione di Bruxelles, in quanto,
quali membri dell'EFTA, hanno negoziato una convenzione in pratica
identica con i loro partner dell'EFTA e gli Stati membri dell'UE.
Il che non vale però per la convenzione di Roma, nonostante
la loro adesione alla convenzione comporti un notevole innalzamento
del livello della cooperazione giudiziaria tra essi e gli altri
Stati membri dell'Unione.
Il presidente ha rilevato inoltre che la convenzione di Bruxelles
del 1968 è stata utilissima all'Unione europea in quanto
ha favorito la libera circolazione delle sentenze all'interno
del suo territorio, ma è giunto il momento di riesaminare
a fondo il suo funzionamento. Si è compiaciuto che il riesame
stia per essere intrapreso di concerto con gli Stati dell'EFTA.
I ministri si dispongono in particolare a considerare se siano
necessari emendamenti per assicurare la protezione dei lavoratori
nell'ambito della prestazione di servizi in altri Stati membri.