- convenzione di Bruxelles del 1968 e ai rispettivi protocolli, con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse successivamente

- convenzione di Roma del 1980 e ai rispettivi protocolli, con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse successivamente

1. Il 29 novembre 1996 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno firmato le due convenzioni seguenti:

- la convenzione relativa all'adesione dei tre nuovi Stati membri alla convenzione di Bruxelles del 1968 e ai rispettivi protocolli, con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse successivamente

- la convenzione relativa all'adesione dei tre nuovi Stati membri alla convenzione di Roma del 1980 e ai rispettivi protocolli, con gli adattamenti apportati dalle convenzioni di adesione concluse successivamente.

2. La firma delle convenzioni deriva dall'atto di adesione dei tre nuovi Stati come per le adesioni precedenti.

3. La convenzione di Bruxelles, conclusa nel 1968, concerne la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. È volta a determinare le giurisdizioni competenti ad esaminare una vertenza giudiziaria nel contesto europeo. È infatti nell'interesse delle parti in causa, i cui rapporti rivestono una dimensione europea, sapere quale tribunale sia competente a giudicare la controversia. La convenzione è volta peraltro ad agevolare il riconoscimento e a instaurare una procedura rapida per assicurare l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziali.

4. La convenzione di Roma, conclusa nel 1980, è volta a determinare il diritto applicabile nelle situazioni di conflitto di legge in materia di obblighi contrattuali. Viene incontro alla richiesta di proseguire l'opera già avviata con la convenzione di Bruxelles del 1968 nel settore del diritto internazionale privato.

5. Le convenzioni di Bruxelles e di Roma rappresentano un fattore importante nell'instaurazione di uno "spazio giudiziario europeo".

Nel discorso pronunciato in occasione della firma, il presidente del Consiglio ha fatto presente che i nuovi Stati membri sono già a conoscenza della convenzione di Bruxelles, in quanto, quali membri dell'EFTA, hanno negoziato una convenzione in pratica identica con i loro partner dell'EFTA e gli Stati membri dell'UE. Il che non vale però per la convenzione di Roma, nonostante la loro adesione alla convenzione comporti un notevole innalzamento del livello della cooperazione giudiziaria tra essi e gli altri Stati membri dell'Unione.

Il presidente ha rilevato inoltre che la convenzione di Bruxelles del 1968 è stata utilissima all'Unione europea in quanto ha favorito la libera circolazione delle sentenze all'interno del suo territorio, ma è giunto il momento di riesaminare a fondo il suo funzionamento. Si è compiaciuto che il riesame stia per essere intrapreso di concerto con gli Stati dell'EFTA. I ministri si dispongono in particolare a considerare se siano necessari emendamenti per assicurare la protezione dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi in altri Stati membri.