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Bruxelles, 26 marzo 2001 |
COMUNICATO STAMPA
Oggetto:
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DECISIONI ADOTTATE MEDIANTE PROCEDURA SCRITTA |
Il Consiglio ha adottato il 23 marzo 2001, mediante procedura scritta, le posizioni comuni in vista dell'adozione delle seguenti direttive.
OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE
Direttiva "Lavoro in quota"
In seguito alla sessione del Consiglio "Occupazione e politica sociale" del 17 ottobre 2000, in cui è stato raggiunto un accordo politico, il Consiglio ha adottato una posizione comune concernente la proposta recante modifica della direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, la cosiddetta direttiva "Lavoro in quota" (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE). L'obiettivo è di introdurre requisiti minimi per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori in quota e contribuire in tal modo ad una sostanziale riduzione del numero di cadute da luoghi sopraelevati, che rappresentano una delle cause principali di infortuni gravi sul lavoro. La posizione comune stabilisce in particolare le condizioni di uso di ponteggi, scale e funi utilizzati per il lavoro in quota.
La posizione comune sarà ora trasmessa al Parlamento europeo per una seconda lettura conformemente alla procedura di codecisione.
La posizione comune mira a precisare le condizioni relative a situazioni di lavoro particolari, in cui si utilizzano attrezzature che consentono di accedere e permanere in posti di lavoro in quota. Essa intende coprire tutti i settori di attività e contempla l'obbligo di chiara scelta dell'attrezzatura che offra una protezione adeguata dai rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota, scelta integrata, se del caso, da un addestramento specifico ed appropriato dei lavoratori. Le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e la posizione comune definisce le modalità d'uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza.
ENERGIA
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
La posizione comune si articola intorno a quattro assi:
La nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente sarà coerente con l'obiettivo comunitario di promuovere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili quale perseguito dalla direttiva. Essa prevederà pertanto criteri trasparenti e appropriati per l'autorizzazione di regimi di aiuti di Stato a favore delle fonti energetiche rinnovabili. La nuova disciplina degli aiuti di Stato sarà determinata conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.
La Commissione presenterà, non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, una relazione valutativa sull'applicazione dei suddetti meccanismi. Tale relazione sarà corredata, se necessario, di proposte di armonizzazione dei regimi di sostegno per la quale è previsto un periodo di 7 anni.
TRASPORTI TERRESTRI
Direttiva concernente l'orario di lavoro dei lavoratori mobili
Il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata - con il voto contrario delle delegazioni irlandese e portoghese e l'astensione della delegazione del Regno Unito - la posizione comune in vista dell'adozione della direttiva concernente l'orario di lavoro dei lavoratori mobili.
Scopo del progetto di direttiva è stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto, di potenziare la sicurezza stradale e di ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza. La direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
La Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, due anni dopo il termine di recepimento della direttiva, una valutazione delle conseguenze dell'esclusione temporanea degli autotrasportatori autonomi. Essa analizzerà in particolare gli effetti dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre le condizioni alle quali gli autotrasportatori autonomi, la cui definizione dovrà essere precisata, saranno sottoposti, al più tardi tre anni dopo la data di recepimento, alle disposizioni della direttiva.
Il progetto di direttiva definisce, ai fini della sua applicazione, i concetti di "orario di lavoro" e di "tempi di disponibilità".
Le definizioni contenute in questa direttiva non devono costituire un precedente per altre normative comunitarie in materia di orario di lavoro.
La durata media della settimana lavorativa non dovrà superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa potrà essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
La Commissione si è impegnata a presentare sin dal gennaio 2001 una proposta di regolamento volto a modificare il regolamento (CEE) n. 3820/85. Il Consiglio invita la Commissione a mettere a frutto tale occasione e si impegna ad esaminare le modifiche del regolamento, segnatamente quelle derivanti dalle nuove definizioni dei tempi diversi da quello di guida, e a pronunciarsi su tali proposte il più presto possibile.
Dichiarazione di voto del Portogallo
"Il Portogallo dichiara che il regime istituito dalla presente direttiva, che esclude gli autotrasportatori autonomi, mette in causa importanti obiettivi della politica comune dei trasporti.
Con tale regime si creano condizioni di distorsione di concorrenza, si recano gravi pregiudizi alla sicurezza stradale e non si contribuisce alla promozione della qualità dei servizi.
Il Portogallo vota pertanto contro la direttiva. Il Portogallo dichiara altresì che non aderisce alla dichiarazione fatta a nome del Consiglio."
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